Calendario obblighi Covid-19 con le nuove date di entrata in vigore delle misure, approvate con i decreti di dicembre e gennaio 2022.
Per contrastare e rallentare i contagi da variante Omicron legati alla pandemia da Covid19, sono entrate in vigore misure riguardanti l’obbligo vaccinale, green pass, mascherine, accesso ai servizi alla persona e trasporto pubblico locale.
Ricordiamo la differenza tra green pass base, rafforzato e booster.
- Green pass base: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.
- Green pass rafforzato: si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.
- Green pass booster: si intende la Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrà presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l’esito negativo al SARS-CoV-2.
Di seguito un info-grafica con le date di entrata in vigore delle nuove misure, approvate con i decreti di dicembre e gennaio.
Clicca qui per visualizzare la tabella con le attività consentite con green pass base o rafforzato.


Super Green Pass e lavoro: cosa cambia dal 15 febbraio 2021?
In base alle disposizioni del DL 1/22 (art.1), a partire dal 15 febbraio 2022
- per i lavoratori pubblici e privati a partire dai 50 anni di età in su, scatta l’obbligo del Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro;
- l’obbligo vaccinale si estende al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, così equiparati al personale scolastico (Art. 2 del DL .
Super Green pass per i lavoratori 50enni: cosa deve fare il datore di lavoro?
In base al nuovo Art. 4-quinquies (punto 2) a partire dal 15 febbraio 2022 datori di lavoro pubblici e privati ed anche i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria devono:
- verificare il rispetto delle prescrizioni per i lavoratori dai 50 anni di età sottoposti all’obbligo di vaccinazione che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro;
- vietare l’accesso ai lavoratori ultracinquantenni sprovvisti di Super Green pass.
Cosa rischia un lavoratore cinquantenne senza Super Green pass?
Il lavoratore dai 50 anni di età che
- comunica di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19;
- risulta privo della stessa al momento di accedere ai luoghi di lavoro
è considerato assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.