Covid19: aggiornamento del protocollo anti-contagio negli ambienti di lavoro  

 30 giugno 2022 – AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Siglato il nuovo Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, in attesa che venga reso pubblico il testo firmato dalle Parti Sociali.

Leggi il PROTOCOLLO CONDIVISO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO aggiornamento 30 giugno 2022

Di seguito riepiloghiamo le disposizioni in vigore sino al 31 ottobre 2022, salvo nuove revisioni in relazione all’andamento epidemiologico:

datori di lavoro hanno l’obbligo di aggiornare il Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, applicando le misure di precauzione sotto elencate.

INFORMAZIONE

  • Permane l’obbligo di informare i lavoratori e tutti coloro che accedono al luogo di lavoro delle misure precauzionali da adottare ovvero non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura)
  • L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
  • Corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio

MODALITA’ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO

  • Permane la facoltà per le aziende di misurare, prima dell’accesso al luogo di lavoro, la temperatura corporea del personale. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
  • La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus Covid19 avviene secondo le modalità previste dall’art 4 del DL 24 marzo 2022 (conv. Legge 19 maggio 2022), ovvero all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS- COV-2.
  • Per il rientro dei lavoratori positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

GESTIONE DEGLI APPALTI

Permangono gli obblighi in capo ad appaltatori e committenti nella gestione degli appalti. In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente. L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL’ARIA

Permangono gli obblighi relativi alla pulizia e sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 nonché alla loro ventilazione. In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

L’uso delle mascherine FFP2, obbligatorio solo in alcuni specifici settori (es. trasporti, sanità), rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.

A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. 

GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

Permangono gli obblighi relativi all’utilizzo e accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi. L’accesso è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi. 

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Permangono le modalità di ingresso e uscita del personale, nello specifico si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. La persona sintomatica deve essere subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina FFP2.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

È necessario che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai fini della tutela dei lavoratori fragili, nel rispetto della riservatezza.

LAVORO AGILE

Rappresenta tuttora uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia.

LAVORATORI FRAGILI

Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure preventive e organizzative per i lavoratori fragili.

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