ATS Bergamo chiarisce alcuni aspetti fondamentali per il rientro al lavoro dopo la guarigione da Covid-19 e il regime di auto-sorveglianza per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale con dose booster (terza dose).
Riportiamo di seguito le 2 FAQ di ATS Bergamo.
- Possono rientrare al lavoro i soggetti guariti da Covid-19 che hanno concluso il periodo di isolamento con risultato di test antigenico o molecolare NEGATIVO, ma che non hanno ricevuto il <<CERTIFICATO DI FINE ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO>> e quindi non hanno la possibilità di generare il green pass di guarigione?
In ambito lavorativo, secondo il protocollo condiviso emesso con l’ORDINANZA 21 maggio 2021 del Ministero della salute, la riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avviene secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive).
Secondo le attuali indicazioni, ai contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché si tratti di asintomatici o che siano tali da almeno 3 giorni e a condizione che, al termine del periodo di isolamento, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
Se il tampone di guarigione risulta negativo e l’ATS lo riceve nei tempi previsti, il soggetto riceverà il certificato di guarigione necessario per ottenere il green pass.
Purtroppo in assenza del certificato di fine isolamento, il soggetto, anche se in possesso del risultato del test negativo, ha il divieto di circolare e se fermato per controlli è passibile di sanzioni. Si rammenta a tal proposito che i provvedimenti di isolamento dei contagiati, vengono trasmessi anche alla Prefettura per i controlli di competenza.
ATS Bergamo mette a disposizione dei cittadini la casella di posta sms.covid@ats-bg.it per ricevere informazioni.
In caso di mancato ricevimento del <<CERTIFICATO DI FINE ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO>> il soggetto può segnalare il problema alla casella sopra indicata, fornendo i seguenti dati:
- Nome e cognome
- Data e luogo di nascita
- Codice fiscale
- indirizzo
- recapito telefonico (fisso o cellulare)
- indirizzo mail di riferimento
Eventualmente allegare il risultato del test effettuato.
Si precisa che in ogni caso, il Green pass viene generalmente rilasciato dopo 72 ore dal tampone.
Ulteriori informazioni sono disponibili su: https://www.ats-bg.it/sei-un-caso-o-un-contatto.
Per quanto sopra espresso il MC può valutare la riammissione in servizio solo se risulta formalmente concluso il periodo di isolamento con certificato di guarigione emesso dall’ATS. Si ribadisce inoltre che, al rientro in servizio, non è necessario sottoporre i lavoratori guariti ad ulteriori Test antigenici o molecolari.
- Se un dipendente vaccinato con terza dose, ha un figlio MINORE POSITIVO e in casa non dovessero esserci le condizioni per isolarlo, il dipendente può venire comunque al lavoro con FFP2 o deve restare in isolamento fino alla guarigione del figlio?
Il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 6 aprile 2021 ed emanato con ordinanza del Ministero della salute del 21/05/2021, prevede che il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi quattordici giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Il protocollo precisa anche che in questi casi si fa riferimento alla normativa specifica e ad ulteriori disposizioni che potranno essere adottate in materia.
Pertanto, per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19, si applicano attualmente le nuove norme sulla quarantena valide a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 le quali prevedono che in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19 la quarantena non si applica per alcune categorie di soggetti.
La quarantena preventiva non si applica:
- alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno;
- a coloro che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno;
- ai soggetti che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).
A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto).
Pertanto per il lavoratore che ha effettuato 3 dosi di vaccino non si applica la quarantena ma solo l’auto sorveglianza, con obbligo di indossare mascherine FFP2 come sopra indicato. Il lavoratore può accedere in azienda rispettando le indicazioni dei protocolli di sicurezza in essere ed indossando la mascherina FFP2.
L’auto sorveglianza prevede la rilevazione quotidiana dell’insorgenza di sintomi febbrili o simil-influenzali e nel caso dovessero manifestarsi, il lavoratore dovrà sottoporsi immediatamente a un test anti-Covid-19 e a un secondo test dopo cinque giorni dal contatto, se ancora permangono i sintomi. Come previsto dal Protocollo condiviso, in caso di insorgenza di sintomatologia il lavoratore dovrà informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro.
Fonte ATS Bergamo