CORONAVIRUS E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS.81/2008)

DVR – La valutazione del rischio biologico.

DVR E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO :La crescente diffusione del Coronavirus in Italia, impone la necessità per tutti i datori di lavoro di aggiornare la valutazione del rischio per garantire la sicurezza dei lavoratori. Il D.Lgs 81/2008 prevede esplicitamente l’obbligo e la responsabilità di tutelare i lavoratori dal rischio biologico, con la collaborazione del medico competente.

Data l’urgenza dell’argomento e degli adempimenti in materia di sicurezza, abbiamo predisposto per le aziende un servizio di integrazione della valutazione del rischio biologico correlato alla diffusione del Coronavirus, in modo da offrire una soluzione a questo obbligo legislativo.

Se un dipendente dovesse ammalarsi di Coronavirus sarebbe necessario dimostrare di aver fatto tutto quanto previsto e possibile per evitarlo.

Il titolo X del D.lgs 81/08 – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI prevede esplicitamente gli obblighi, la valutazione del rischio, la sorveglianza sanitaria e anche le sanzioni in caso di inottemperanza.

Di seguito un estratto della normativa in oggetto:

Art. 271. Valutazione del rischio

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

b) dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;

Sanzioni a carico dei datori di lavoro

Art. 271, commi 1, 3 e 5: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro

Art. 272. Misure tecniche, organizzative, procedurali

1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all’articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.

2. In particolare, il datore di lavoro:

b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici;
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l’esposizione;
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l’impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all’interno e all’esterno del luogo di lavoro.

Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

Art. 272: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 282, co. 2, lett. a)]

Sanzioni a carico dei preposti

Art. 272: arresto fino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.965,61 euro [Art. 283, co. 1]

Art. 273. Misure igieniche

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all’articolo 271, evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) i dispositivi di protezione individuale ove non siano mono uso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell’utilizzazione successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.

Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

 Art. 273, co. 1: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 282, co. 2, lett. a)]

Art.278. Informazioni e formazione

Nelle attività per le quali la valutazione di cui art. 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.

Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti:
Art. 278: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro [Art. 282, co. 2, lett. a)]
Sanzioni a carico dei preposti:
Art. 278, co. 1 e 3: arresto fino a due mesi o ammenda da 446,73 a 1.786,92 euro [Art. 283, co. 1].

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