— ADR
— Consulenza ADR – Trasporto merci e rifiuti pericolosi
Il Consulente ADR è una fondamentale figura di garanzia per la sicurezza in azienda in merito alla gestione dei trasporti di merci pericolose, verifica l’osservanza delle disposizioni in materia, garantisce la necessaria formazione a tutti coloro che all’interno dell’azienda si occupano di merci pericolose e monitora i processi aziendali affinché la sicurezza sia sempre al primo posto.
—Cosa possiamo fare per la tua azienda?
Nomina consulente ADR
Predisposizione procedure ADR
Corsi di formazione ADR
— Che cos'è l'ADR?
ADR è l’acronimo di Accord Dangereuses Route, ossia l’accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada firmato a Ginevra nel 1957 e ratificato in Italia dalla legge del 12 agosto 1962, n. 1839. L’ADR è composto da 17 articoli e da due allegati che vengono aggiornati ogni due anni con specifici emendamenti.
— Per quali aziende è obbligatorio nominare il consulente ADR?
OBBLIGO DI NOMINA
È obbligatoria la nomina del consulente ADR per le aziende che effettuano attività legate a merci e rifiuti pericolosi, come:
- Confezionamento
- Riempimento
- Imballaggio
- Spedizione
- Trasporto
- Carico
- Scarico
Il consulente deve essere nominato per iscritto dal legale rappresentante dell’azienda, il quale deve quindi comunicare (entro 15 giorni) la nomina al Dipartimento per il Trasporto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, allegando copia del certificato di formazione del consulente ADR.
ECCEZIONI
Le eccezioni in cui la nomina del consulente ADR non è obbligatoria sono:
- Aziende che trasportano merci pericolose al di sotto di determinate quantità.
- Aziende che trasportano merci pericolose solo occasionalmente, in ambito nazionale e con un grado minimo di pericolosità.
- Aziende che trasportano merci pericolose secondo i punti a) b) c) e d) del D. Lgs. 35 del 2010 ovvero:
- a) mediante veicoli, vagoni o unità navali che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime ovvero mediante navi in servizio governativo non commerciale;
- b) mediante unità navali adibite alla navigazione marittima su vie navigabili marittime che si estendono nelle vie navigabili interne;
- c) mediante traghetti che effettuano soltanto l’attraversamento di una via navigabile interna o di un porto; oppure
- d) interamente all’interno del perimetro di un’area chiusa.
Le esenzioni valgono per le imprese che fanno un massimo di 24 operazioni all’anno e non più di 3 operazioni in un mese, oppure un totale non superiore a 180 tonnellate in un anno.
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