— ADR

—  Consulenza ADR – Trasporto merci e rifiuti pericolosi

Il Consulente ADR è una fondamentale figura di garanzia per la sicurezza in azienda in merito alla gestione dei trasporti di merci pericolose, verifica l’osservanza delle disposizioni in materia, garantisce la necessaria formazione a tutti coloro che all’interno dell’azienda si occupano di merci pericolose e monitora i processi aziendali affinché la sicurezza sia sempre al primo posto.

—Cosa possiamo fare per la tua azienda?

Nomina consulente ADR

Predisposizione procedure ADR

Corsi di formazione ADR

— Che cos'è l'ADR?

ADR è l’acronimo di Accord Dangereuses Route, ossia l’accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada firmato a Ginevra nel 1957 e ratificato in Italia dalla legge del 12 agosto 1962, n. 1839. L’ADR è composto da 17 articoli e da due allegati che vengono aggiornati ogni due anni con specifici emendamenti.

— Per quali aziende è obbligatorio nominare il consulente ADR?

OBBLIGO DI NOMINA

È obbligatoria la nomina del consulente ADR per le aziende che effettuano attività legate a merci e rifiuti pericolosi, come:

  • Confezionamento
  • Riempimento
  • Imballaggio
  • Spedizione
  • Trasporto
  • Carico
  • Scarico
  •  

Il consulente deve essere nominato per iscritto dal legale rappresentante dell’azienda, il quale deve quindi comunicare (entro 15 giorni) la nomina al Dipartimento per il Trasporto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, allegando copia del certificato di formazione del consulente ADR.

ECCEZIONI

Le eccezioni in cui la nomina del consulente ADR non è obbligatoria sono:

  • Aziende che trasportano merci pericolose al di sotto di determinate quantità.
  • Aziende che trasportano merci pericolose solo occasionalmente, in ambito nazionale e con un grado minimo di pericolosità.
  • Aziende che trasportano merci pericolose secondo i punti a) b) c) e d) del D. Lgs. 35 del 2010 ovvero:
  1. a) mediante veicoli, vagoni o unità navali che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime ovvero mediante navi in servizio governativo non commerciale;
  2. b) mediante unità navali adibite alla navigazione marittima su vie navigabili marittime che si estendono nelle vie navigabili interne;
  3. c) mediante traghetti che effettuano soltanto l’attraversamento di una via navigabile interna o di un porto; oppure
  4. d) interamente all’interno del perimetro di un’area chiusa.

Le esenzioni valgono per le imprese che fanno un massimo di 24 operazioni all’anno e non più di 3 operazioni in un mese, oppure un totale non superiore a 180 tonnellate in un anno.

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