Comunicazione obbligatoria dei lavoratori autonomi occasionali – chiarimenti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Con Nota n. 29/2022 dell’11/01/2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni operative in riferimento all’obbligo per i datori di lavoro di comunicare preventivamente i rapporti di lavoro occasionale introdotto dalla Legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021 (c.d. Decreto Fisco Lavoro), per contrastare forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.  Nella nota del 27 gennaio 2022 l’INL e del 01 marzo 2022, sottoforma di FAQ risponde ad alcune importanti fattispecie.

In riferimento alle modifiche all’art. 14 del D-Lgs. N. 81/2008, il Decreto Fisco-Lavoro ha introdotto un nuovo obbligo per i Datori di Lavorio, cioè quello di comunicazione nell’eventualità di impiego di “lavoratori autonomi occasionali”, con il fine di “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale”.

In realtà, il legislatore inserisce il lavoro autonomo occasionale irregolare tra i presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività previsto nel medesimo art. 14.

La norma introduce l’obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali all’INL precedentemente all’avvio dell’attività dei lavoratori, da effettuarsi tramite SMS o posta elettronica e secondo le procedure operative di cui all’articolo 15, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 (che riguarda la comunicazione del lavoro intermittente).

L’obbligo chiaramente è sanzionato per via amministrativa in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

La disposizione stabilisce che il provvedimento di sospensione sia adottato quando l’organo ispettivo rilevi “almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero  inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa”.

Nota INL del 11 gennaio 2022

Nella nota dell’11 gennaio 2022 l’INL ripercorre gli aspetti procedurali delle modalità e della tempistica della comunicazione e indica alcuni rapporti a cui non si applica l’obbligo di comunicazione

Nota del INL del 27 gennaio 2022

INL risponde a delle FAQ in cui elenca alcune ipotesi aggiuntive di esclusione dall’ambito di applicazione della norma.

  • Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale. Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale
  • Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse perchè l’obbligo interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell’art. 2222 c.c. e sottoposti al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986;
  • La prestazione del procacciatore d’affari occasionale.
  • La pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici.
  • I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi in quanto,  come chiarito con la nota prot. n. 29 dell’11.01.2022, le prestazioni escluse dall’obbligo di comunicazione sono tra l’altro quelle riconducibili alla disciplina contenuta negli artt. 2229 e ss. c.c. In ragione della ratio della norma volta a “…contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale” e della sua collocazione all’interno della disciplina sul provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, si ritiene che siano comunque escluse dall’obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.
  • Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale dei lavoratori dello spettacolo.
  • Le Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti e che, nell’espletamento della loro attività istituzionale, si avvalgono dell’attività di lavoratori autonomi occasionali non devono assolvere all’obbligo nella misura in cui l’attività istituzionale di cui trattasi non è qualificabile quale attività di impresa.
  • L’obbligo comunicazionale non riguarda le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle Associazioni sportive dilettantistiche e Società sportive dilettantistiche.
  • Gli studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale non sono tenuti all’obbligo comunicazionale ove non organizzati in forma di impresa in quanto l’adempimento di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 va effettuato nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall’abitazione/ufficio del prestatore di lavoro in quanto, di per sé, il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell’obbligo di comunicazione.

In entrambe le note dell’INL si evidenzia che le ipotesi indicate “potranno essere integrate sulla base di eventuali ulteriori questioni che dovessero essere rappresentate”.

Nota INL del 1 marzo 2022

Ulteriori chiarimenti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro sull’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.
L’Ispettorato con nota n. 393 del 1 marzo 2022 integra le Faq contenute nella n. 109 del 27 gennaio 2022 e chiarisce la fattispecie di lavoratori esclusi dall’obbligo.
Si conferma l’esclusione delle prestazioni di natura prettamente intellettuale e si rimanda alla normativa del Paese di residenza per quelle in regime di smart working da lavoratori non residenti in Italia.
Escluso l’obbligo di comunicazione se la prestazione non costituisce “lavoro”, come il caso del volontariato o di sportivi che indossano capi d’abbigliamento forniti da società produttrici.
Diverso il caso in cui i progetti di traduzione siano gestiti tramite piattaforma digitale attraverso inviti da parte dei project manager: in questo caso l’obbligo si instaura in ragione dell’intermediazione della piattaforma.
Una deroga sui tempi di comunicazione è concessa per le prestazioni di pronto intervento da parte di lavoratori autonomi in ragione di peculiarità e urgenza dell’attività richiesta.

Fonte Ispettorato Nazionale del Lavoro

Ti piacciono i nostri contenuti?

Non perderti nessuna novità con la newsletter SGI | Sistemi Gestione Integrata

Appuntamento mensile dedicato agli aggiornamenti normativi e adempimenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro, ambiente, sistemi di gestione e privacy. Uno strumento utile per essere sempre aggiornati, conoscere le nostre attività formative ed eventi e condividere le informazioni con i collaboratori.

Iscriviti alla newsletter SGI - sicurezza sul lavoro