Lavori usuranti: Comunicazione annuale entro il 31 marzo 2022

Scade il 31 marzo 2022 il termine per la comunicazione annuale dei lavori usuranti svolti nel 2021.

Il Decreto Legislativo n° 67/2011 recante disposizioni per “l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti” ha introdotto un obbligo di comunicazione in capo ai datori di lavoro che impiegano lavoratori nelle attività individuate nel medesimo decreto ovvero:

–  lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;

–  lavoratori notturni;

–  lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”, nei settori produttivi individuati per mezzo delle voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui alla tabella allegata al citato Decreto Legislativo;

–  conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Soggetti obbligati alla comunicazione lavori usuranti

Sono tenuti a trasmettere la comunicazione i datori di lavoro con alle dipendenze lavoratori coinvolti da lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

La comunicazione può essere inviata direttamente o anche per il tramite dell’associazione a cui aderisce o conferisce mandato, o degli intermediari abilitati (art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12).

Con riguardo ai lavoratori somministrati impegnati nel lavoro a catena e nel lavoro notturno l’obbligo spetta alle imprese utilizzatrici.

Come effettuare la comunicazione lavori usuranti

Per avviare la comunicazione, i datori dovranno compilare il modello LAV_USdisponibile online, (indicazioni operative: Nota direttoriale del 28 novembre 2011).
Il modello, nella sezione “Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività”, chiede di inserire il numero indicativo di lavoratori impegnati nelle attività in questione.

In caso di processi produttivi in serie o in “linea catena” (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione, etc. come indicato dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 all’art. 1 comma 1 lettera c), è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall’inizio delle attività.

Sanzioni

Per il mancato invio della comunicazione di esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici (art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 67/2011) i datori di lavoro inadempienti sono soggetti ad una sanzione amministrativa che va da 500 a 1.500 euro.

Fonte Decreti Legislativi – Governo

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