La Tabella 3 dell’allegato VI parte 3 del Regolamento CLP, contiene l’elenco della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose. La Tabella è oggetto di continua variazione nell’elenco delle sostanze pericolose.
Il Regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione del 16 febbraio 2022, modifica la Tabella 3 dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 che contiene l’elenco della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base dei criteri di cui all’allegato I, parti da 2 a 5, dello stesso regolamento.
Regolamento CLP: modifiche Tabella 3 sostanze pericolose | Entrata in vigore |
Regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione del 16 febbraio 2022 | si applica dal 1° dicembre 2023 (come da Rettifica del 16/2/2022 ) |
Regolamento delegato (UE) 2021/849 dell’11 marzo 2021; | si applica a decorrere dal 17 dicembre 2022 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1182 | si applica a decorrere dal 1o marzo 2022 |
Entrata in vigore Regolamento CLP – 01 dicembre 2023
In prima battuta, il Regolamento 2022/692 sarebbe dovuto entrare in vigore il 23 maggio 2022 e la sua applicazione sarebbe dovuta partire dal 23 novembre 2023. Ma con la Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione, del 16 febbraio 2022 il termine di entrata in vigore si sposta al 1o dicembre 2023.
Visto il “lungo” periodo transitorio, non è necessario adeguarsi subito alle classificazioni modificate per etichettatura e imballaggio. Ad ogni modo, i fornitori potranno, su base volontaria, applicare le classificazioni armonizzate nuove o aggiornate e di adattare l’etichettatura e l’imballaggio di conseguenza, prima della data di applicazione del regolamento.
Sostanze modificate dal Regolamento CLP
- dell’11 giugno 2020 sulla sostanza acido 2-etilesanoico e i suoi sali
- dell’11 giugno 2020 relativo a un riesame su richiesta della Commissione europea in merito alla tossicità sullo sviluppo di N-carbossimetiliminobis (etilenenitrilo)tetra(acido acetico) (DTPA) e i suoi sali di pentasodio e pentapotassio
- dell’8 ottobre 2020 sulla sostanza bromuro di ammonio; del 10 dicembre 2020 sulla sostanza divanadio pentaossido
- del 10 dicembre 2020 relativo a un riesame su richiesta della Commissione europea di nuove informazioni relative alla tossicità acuta per inalazione di 2-butossietanolo; monobutiletere del glicole etilenico (EGBE); e del 10 dicembre 2020 sulla sostanza melammina
Dopo l’invio della valutazione del RAC alla Commissione, sono pervenute informazioni supplementari relative alla tossicità acuta per inalazione di:
- sostanza silanamina, 1,1,1-trimetil-N-(trimetilsilil)-, prodotti dell’idrolisi con silice;
- diossido di silicio amorfo sintetico pirogenico, nano, trattato in superficie.
Fonte Regolamento CLP