Il MASE risponde ad un interpello ambientale di Confindustria per meglio definire l’applicabilità dell’End of Waste (cessazione della qualifica di rifiuto) ad un’attività industriale manifatturiera.
Con nota del 17 novembre u.s. il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha risposto all’interpello formulato da Confindustria in merito all’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art. 184-ter del D.Lgs. 152/06.
La risposta all’interpello vuole indicare i corretti procedimenti amministrativi da seguire per determinate fattispecie, accumunate dalla non applicazione dell’articolo 184-ter del Codice dell’ambiente, e che imporrebbero un regime amministrativo e di diritto sostanziale totalmente diverso.
I contenuti della domande di Interpello n. 187169
L’interpello formulato da Confindustria riguarda i seguenti quesiti:
- se l’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 debba o meno essere applicato ad un’attività industriale manifatturiera soggetta alla disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che utilizza – o ha intenzione di utilizzare – direttamente nel proprio processo produttivo anche alcune categorie di rifiuti, unitamente ad altre materie prime, e il cui scopo non è l’ottenimento di “un rifiuto che ha cessato di essere tale” (End of Waste), ma la produzione di un bene finale;
- se l’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 debba o meno essere applicato ad un’attività industriale manifatturiera qualora l’operazione di recupero del rifiuto non sia già autorizzata in AIA, e solo nel caso in cui tale rifiuto sia incluso nella Lista Verde di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, ovvero se gli impianti possano applicare la procedura semplificata di cui all’art. 216 (Operazioni di recupero), comma 8-septies del D.Lgs. 152/2006 e utilizzare il rifiuto nel processo produttivo nel rispetto del relativo BAT Reference, previa comunicazione da inoltrare all’autorità ambientale competente
Risposta del 17 novembre 2023 n. 187169 dal MASE
Con il parere del 17 novembre 2023 n. 187169 il MASE precisa di non ritenere applicabile la disciplina End of Waste in entrambi i casi descritti.
Il parere del MASE sugli importanti aspetti trattati si configura pertanto come un fondamentale punto di chiarezza per un alto numero di operatori e aziende manifatturiere.
Quesito 1
Il MASE richiama il tal caso le Linee Guida SNPA n. 41/2022 sull’EOW, che esplicitano chiaramente che: “non rientrano nel campo di applicazione (delle Linee Guida) i semilavorati, i sottoprodotti e i rifiuti utilizzati direttamente nel processo manifatturiero (es. carta, acciaio, clinker, cemento, industria ceramica e laterizi). Lo scopo ultimo di questi impianti industriali, infatti, non è l’attività di recupero dei rifiuti bensì la produzione di un bene.”
Il MASE quindi ritiene che per gli impianti produttivi – autorizzati con Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) – che utilizzano rifiuti unitamente ad altre materie prime nel loro ciclo produttivo non si applichi la disciplina prevista dall’articolo 184-ter, comma 3, del TUA, in quanto in tale fattispecie non si è in presenza di un “processo di recupero dei rifiuti” che soddisfa le condizioni di cui al comma 1 del citato articolo 184-ter e il cui scopo è la cessazione della qualifica di rifiuto, bensì di un processo volto alla produzione di un bene.
Quesito 2
Con riferimento al secondo quesito posto, il MASE ha precisato che l’articolo 216, comma 8-septies, del TUA disciplina la possibilità di utilizzare i rifiuti individuati nella Lista Verde di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006 negli impianti industriali autorizzati con AIA, “nel rispetto del relativo Bat References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell’avvio dell’attività all’Autorità ambientale competente. In tal caso, i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione”.
Tale disposizione consente agli impianti autorizzati in AIA di integrare nel processo produttivo i rifiuti inclusi nella Lista Verde, ma non disciplinati nella predetta autorizzazione, prescrivendo il solo rispetto delle norme sul trasporto dei rifiuti e la compilazione del formulario identificativo. In considerazione di ciò, anche per questa fattispecie, non sembra applicabile la disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’articolo 184-ter, comma 3, del TUA.