Un’altra stretta sulle sostanze chimiche: la Candidate List di ECHA si allunga.
L’Agenzia Europea ha annunciato l’aggiunta di nuove Sostanze Estremamente Preoccupanti (SVHC) alla lista. Questo aggiornamento ha un impatto diretto su produttori, importatori e utilizzatori di articoli.
Che cosa è l’ECHA?
L’ECHA è l’Agenzia europea delle sostanze chimiche e fornisce aggiornamenti periodici sull’introduzione di nuove sostanze nella lista delle candidate all’autorizzazione per le loro proprietà estremamente preoccupanti – SVHC.
L’elenco contiene, ad oggi (17 novembre 2025), 251 voci.
Nel nostro approfondimento forniamo un riepilogo delle nuove sostanze incluse e le indicazioni essenziali per l’adeguamento normativo.
- 17 novembre 2025
- 15,15
L’ECHA conferma l’aggiunta dell’1,1′-(etan-1,2-diil)bis[pentabromobenzene] (DBDPE) all’elenco delle SVHC.
La sostanza che entra a far parte della candidate list contiene caratteristiche persistenti e bioaccumulabili e in genere viene utilizzata in qualità di ritardante di fiamma in molti settori produttivi.
Tale candidatura, supporterà il lavoro di restrizione sui ritardanti di fiamma bromurati.
In futuro, questa nuova sostanza candidata, potrebbe essere inserita nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione.
Se una sostanza rientra in questo elenco, le aziende non possono prevederne l’utilizzo, a meno che non ne richiedano l’autorizzazione e la Commissione Europea non ne autorizzi l’utilizzo.
Nuova sostanza aggiunta alla candidate list di ECHA: pentabromobenzene. Cosa devono fare le aziende?
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006, cosiddetto REACH – le aziende hanno obblighi giuridici quando la loro sostanza è inclusa, da sola, in miscele o in articoli, nell’elenco delle sostanze candidate.
- Gli importatori e i produttori di articoli contenenti una di queste sostanze, presenti nell’elenco delle candidate, devono notificarlo all’ECHA entro sei mesi dalla data in cui la stessa sostanza è stata incluso nell’elenco
- I fornitori UE e EEA di sostanze presenti nell’elenco, fornite da sole o in miscele, devono aggiornare la Scheda di Sicurezza che forniscono ai propri clienti.
- Come previsto dalla direttiva quadro sui rifiuti, le aziende devono notificare all’ECHA se gli articoli da loro prodotti contengono sostanze SVHC in una concentrazione superiore allo 0,1% (p/p).
- In base al regolamento Ecolabel Ue, i prodotti contenenti SVHC non possono ottenere l’assegnazione dell’Ecolabel
Fonte Echa
- 22 luglio 2025
- 10:04
Il 25 giugno 2025 l’ECHA pubblica l’aggiornamento dell’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC – Substances of Very High Concern), con nuove 3 sostanze.
Queste sostanze chimiche sono utilizzate nei cosmetici, nei prodotti per la cura personale, nei profumi e nelle fragranze, in lubrificanti e grassi, in prodotti per la cura dell’automobile e in prodotti per il trattamento tessile e coloranti.
Le 3 nuove sostanze incluse sono:
- 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane: molto persistente e molto bioaccumulabile;
- Decamethyltetrasiloxane: molto persistente e molto bioaccumulabile;
- Tetra(sodium/potassium) 7-[(E)-{2-acetamido-4-[(E)-(4-{[4-chloro-6-({2-[(4-fluoro-6-{[4-(vinylsulfonyl)phenyl]amino}-1,3,5-triazine-2-yl)amino]propyl}amino)-1,3,5-triazine-2-yl]amino}-5-sulfonato-1-naphthyl)diazenyl]-5-methoxyphenyl}diazenyl]-1,3,6-naphthalenetrisulfonate;
Reactive Brown 51: tossico per la riproduzione.
Ora, nella Candidate List, ossia l’elenco delle sostanze candidate all’autorizzazione per essere incluse nell’allegato XIV del Regolamento REACH, vanta 250 voci.
Fonte ECHA – Candidate List
- 23 gennaio 2025
- 10:04
Documento sulle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) del REACH e la “Candidate List” ECHA con aggiornamento del 21 Gennaio 2025.
L’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all’autorizzazione è pubblicato dall’ECHA in conformità all’art. 59 p. 10, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).
La Candidate list ECHA ora contiene 247 sostanze (aggiunta una nuova sostanza rispetto alla precedente Candidate list di novembre):
- Acido 6-[(C10-C13)-alchil-(ramificato, insaturo)-2,5-diossopirrolidin-1-il]esanoico O,O,O
- trifenilfosforotioato
- Ottametiltrisilossano
- Perfluammina
- Massa di reazione di: trifeniltiofosfato e derivati fenilici terziari butilati
- Aggiornata: Fosfito di tris(4-nonilfenile, ramificato e lineare)
Fonte ECHA – Candidate List
- 11 dicembre 2024
- 10:04
Trifenil fosfato
In via eccezionale rispetto alla periodicità solita, la Candidate List è stata aggiornata e conta ora 242 voci
In data 7 novembre 2024, l’Agenzia Europea della Chimica (ECHA) ha pubblicato un aggiornamento della Candidate List. Le SVHC-CL (Substances of Very High Concern) candidate ad essere incluse in allegato XIV del Regolamento REACH sono ad oggi 242.
L’aggiornamento ha riguardato infatti l’aggiunta di una sola sostanza, di seguito il prospetto della sua identità:
Sostanza | CAS/EC | Motivo di inclusione | Usi principali |
Trifenil fosfato | 115-86-6 204-112-2 | Interferente endocrino | Questa sostanza viene utilizzata come ritardante di fiamma e plastificante nelle formulazioni di polimeri, adesivi e sigillanti. |
Ricordiamo che è estremamente importante verificare se il nuovo aggiornamento della Candidate List abbia un impatto sui prodotti commercializzati, collaborando con i fornitori e coinvolgendoli nell’analisi dei prodotti, al fine di gestire al meglio gli obblighi di conformità previsti dal Regolamento REACH, tra cui l’aggiornamento di dichiarazioni, SDS e notifiche precedentemente inviate, nonché le pertinenti comunicazioni ai clienti.
- 29 giugno 2024
- 10:04
bi(a.a.dimethylbenzylperoxide
Il 27 giugno 2024, l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) ha aggiornato la Candidate List, che adesso include 241 sostanze considerate estremamente preoccupanti (SVHC) candidate per essere aggiunte nell’allegato XIV del Regolamento REACH.
La nuova sostanza chimica aggiunta, il perossido di bis(α,α-dimetilbenzile), è tossica per la riproduzione e viene utilizzata come coadiuvante tecnologico, ad esempio come ritardante di fiamma.
Di seguito una panoramica dettagliata sull’identità e gli usi di questa nuova sostanza:
| Sostanza | CAS/EC | Motivo dell’inclusione nella lista ECHA | Utilizzi principali |
| bi(a.a.dimethylbenzylperoxide) | 80-43-3201-279-3 | Sostanza reprotossica | Fabbricazione di polimeri, come iniziatore di polimerizzazione, reticolante o ritardante di fiamma. |
L’inclusione nella Candidate List non proibisce l’utilizzo di queste sostanze come tali, in miscele o articoli, ma richiede alle aziende di rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dal Regolamento REACH e l’obbligo di notifica SCIP, nel caso in cui fossero presenti in articoli con concentrazione superiore allo 0,1% in peso.
È importante analizzare l’impatto di questo aggiornamento sui prodotti in commercio, lavorando a stretto contatto con i propri fornitori e coinvolgendoli nell’analisi dei prodotti. Questo permette di gestire al meglio gli obblighi di conformità stabiliti dal REACH e di aggiornare le dichiarazioni o le notifiche inviate in precedenza, informando adeguatamente i clienti.
