27
Ott
2020
AMBIENTE: ECONOMIA CIRCOLARE E NORME IN MATERIA DI RIFIUTI – NOVITÀ PER TUTTE LE IMPRESE
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/In vigore dal 26 settembre 2020 il provvedimento che, in attuazione delle disposizioni comunitarie, interviene in materia di economia circolare e modifica l’attuale insieme delle disposizioni in materia di rifiuti e in materia di imballaggi che le attività industriali sono chiamate a rispettare.
Di seguito un riepilogo delle modifiche di maggior interesse:
- Modificata in moltissimi punti della Parte IV del D.Lgs. 152/06, cioè quella che dispone tutti gli obblighi oggi vigenti in materia di rifiuti e di imballaggi. Nell’ottica dell’azione europea improntata verso un sistema economico più circolare e sostenibile, vengono introdotte nuove disposizioni per promuovere il riutilizzo dei rifiuti e la loro minore produzione ma anche un nuovo e più efficiente sistema di controllo dei flussi e dei soggetti coinvolti e molte novità in materia di responsabilità estesa del produttore (EPR) e nuovi consorzi obbligatori di recupero come lo sono il Conai per gli imballaggi e i Consorzi sui rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE). Tuttavia, per l’applicazione in concreto di queste importanti e rilevanti novità sarà necessario attendere l’emanazione di specifici Decreti Ministeriali.
- Modificate alcune delle definizioni in materia di rifiuti; tra queste, quella di “deposito temporaneo” viene meglio definita e razionalizzata, confermando però nella sostanza la definizione oggi nota.
- Riscritto il sistema di tracciabilità dei rifiuti con il nuovo articolo 188 bis che si va ad inserire nel testo del D. Lgs 152/06; perno del sistema sarà il Registro Elettronico Nazionale (REN) sotto il controllo del Ministero dell’Ambiente. Il registro elettronico sarà obbligatorio per tutti i soggetti coinvolti nel ciclo dei rifiuti pericolosi e nel ciclo dei rifiuti non pericolosi di origine industriale e artigianale, compresi i produttori iniziali. Al momento però nulla cambia perché occorrerà attendere un apposito decreto Ministeriale che definirà le modalità di funzionamento, iscrizione e tenuta dei nuovi strumenti elettronici e le date di operatività del nuovo sistema. Fino ad allora le aziende useranno i registri e formulari attualmente in uso.
- Sostituiti i testi degli articoli di legge che disciplinano il registro di carico e scarico e il formulario d’identificazione per il trasporto rifiuti (artt. 190 e 193 D. Lgs.152/06) ma confermando le istruzioni di compilazione e i formati oggi in essere (DM 145/1998 e DM 148/1998) fino all’entrata in vigore del nuovo sistema di cui al punto 3.
- Modificato il tempo di conservazione dei registri e formulari (quelli oggi in essere) compilati che viene ridotto da 5 a 3 anni
- Confermata fino all’adozione del nuovo sistema elettronico di cui al punto 3 la gestione del Formulario d’identificazione per il trasporto rifiuti in 4 copie. La trasmissione della quarta copia al Produttore del rifiuto può essere sostituita dalla trasmissione telematica via pec purché il documento originale venga comunque trasmesso al produttore entro 90 giorni o venga conservato dal trasportatore.
- Esentati dall’obbligo di redazione del Formulario i trasporti di rifiuti speciali non pericolosi effettuati in conto proprio dal Produttore degli stessi quando non siano superiori a 5 volte all’anno e non eccedano le quantità di 30 kg/giorno oppure 30 litri/giorno.