Albo Gestori Ambientali, circolare di chiarimenti per trasporto combinato transfrontaliero e cabotaggio di rifiuti

L’Albo interviene per fornire delucidazioni in merito all’iscrizione nelle categorie 1, 4, 5 o 6 per alcune fattispecie di trasporto rifiuti, in particolare “Cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano“, “Trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti sul territorio italiano” e “Trasporto transfrontaliero di rifiuti esercitato da imprese stabilite in Italia“.

Specificatamente, i chiarimenti contenuti nella Circolare del 28 luglio 2022 dalle Sezioni regionali e da alcune associazioni di categoria economica riguardano:

Cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano

A quale categoria di cui al DM 120/2014 debba iscriversi l’impresa estera che effettui trasporto di cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano?

Il Comitato segnala che i trasporti di cabotaggio di rifiuti sul territorio nazionale sono esclusi alle imprese stabilite in un Paese non appartenente all’Unione europea prive di licenza comunitaria al trasporto merci; per le stesse ragioni non è altresì ammissibile l’iscrizione all’Albo nelle categorie 1, 4, 5 di un’impresa di autotrasporto stabilita all’estero, per l’esercizio esclusivo di trasporti interni allo Stato italiano di rifiuti.

Trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti sul territorio italiano

Quale categoria di iscrizione all’Albo è necessaria per svolgere la tratta iniziale o terminale, su strada, di un trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti, sul territorio italiano?

La direttiva 92/106/CEE e il Dm 15 febbraio 2001 di recepimento assimila, ove ricorrano i presupposti del trasporto combinato, i tragitti iniziali e/o terminali su strada ai trasporti di cose fra Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo.

Il Comitato ha quindi ritenuto sia necessaria l‘iscrizione nella categoria 6 dell’Albo:

  • l’impresa stabilita in uno Stato appartenente all’Unione europea o aderente all’accordo sullo spazio economico europeo;
  • l’impresa stabilita in Italia.

Alcune condizioni

Quanto riportato sopra, si realizza a patto che in possesso dei requisiti per l’accesso alla professione (licenza comunitaria) e al mercato per il trasporto combinato, che intenda effettuare trasporti di rifiuti sui tragitti stradali, in territorio italiano, ai sensi sopracitato articolo 4 del DM 15 febbraio 2001.
In caso contrario, qualora il trasporto combinato transfrontaliero non rispetti le condizioni previste dalla direttiva 92/106/CEE e dalla normativa statale di recepimento, esso è considerato un trasporto intermodale transfrontaliero; i tragitti stradali iniziali e/o terminali, svolti esclusivamente sul territorio italiano, si configurano di fatto come trasporti di rifiuti interni allo Stato, e quindi, se gli stessi sono svolti da un’impresa estera, sono da considerarsi come trasporti di cabotaggio.
Pertanto, in quest’ultimo caso, l’impresa stabilita in uno Stato (diverso dall’Italia) appartenente all’Unione europea o aderente all’accordo sullo spazio economico europeo ed in possesso dei requisiti per l’accesso alla professione e al mercato per il trasporto internazionale di merci di cui al reg. (CE) 1072/2009, deve iscriversi all’Albo nelle catt. 1, 4 o 5 secondo quanto precisato al punto 1 della circolare.

Trasporto transfrontaliero di rifiuti esercitato da imprese stabilite in Italia

Dubbi interpretativi sullo svolgimento dell’attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti qualora l’impresa sia iscritta nelle catt. 1, 4 e 5.
Al riguardo, il Comitato nazionale ha precisato tra l’altro che le imprese stabilite in Italia ed iscritte nelle categorie 1, 4 e 5 dell’Albo possono esercitare anche l’attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti:

  • alle condizioni stabilite dal menzionato art. 8, comma 3 (non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l’impresa è iscritta);
  • purché siano in possesso di licenza comunitaria di cui all’art. 8 del reg. (CE) n. 1072/2009 o di autorizzazioni internazionali (CEMT e/o autorizzazioni a viaggio);
  • nonché nei limiti stabiliti dalla normativa vigente sul trasporto internazionale di merci.

Fonte Albo Gestori Ambientali

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