Il MASE risponde ad un interpello di Confindustria per l’assoggettabilità AIA, in riferimento alla definizione di prodotto finito, trattamento e trasformazione
Con nota del 9 giugno scorso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, risponde all’interpello di Confindustria avente per oggetto due quesiti relativi alle definizioni di prodotto finito, trattamento e trasformazione ai fini dell’assoggettabilità o meno ad istanza di AIA.
I quesiti dell’interpello AIA
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.Lgs n. 152 del 2006, n.152, Confindustria ha richiesto un indirizzo sulla corretta interpretazione del riferimento al “prodotto finito” per quantificare le grandezze da confrontare con le soglie di assoggettabilità ad AIA di cui all’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06.
Con la medesima nota, inoltre, è statato richiesto un indirizzo sulla corretta interpretazione del riferimento ad attività di “trattamento e trasformazione” nel medesimo allegato.
Considerazioni MASE
- In riferimento al primo quesito, secondo il MASE, nella definizione di prodotto finito devono essere considerati tutti i prodotti identificati nella specifica categoria di attività di cui all’Allegato VIII del D.Lgs. 152/2006 anche se commercializzati per successive lavorazioni, e non solo per il diretto uso del consumatore finale. In conclusione, deve considerarsi prodotto finito il prodotto che l’installazione si prefigge di produrre, indipendentemente dal fatto che l’acquirente sia il consumatore finale o meno.
- Per il secondo quesito invece, il MASE conviene che sono da considerarsi attività di “trattamento e trasformazione” tutti quei processi che apportano reali modifiche ed alterazioni sul prodotto, variandone struttura, composizione, consistenza, stato fisico o altre caratteristiche essenziali. Rientrano dunque in questa categoria, oltre ai processi fisici e meccanici, anche i processi chimici e biologici che determinano le caratteristiche essenziali del prodotto; mentre ne sono escluse le attività di mero imballaggio, come anche le altre attività di stoccaggio per maturazione e di classificazione e raggruppamento del prodotto per categoria qualitativa o dimensionale.
In sintesi, stando a quanto riscontrato dal MASE, se la soglia delle quantità di materia soggetta a processi di trattamento e trasformazione (secondo la definizione di cui sopra) che alterano o modificano il prodotto (quali operazioni fisiche, meccaniche, chimiche, biologiche) è inferiore alle 300 ton/giorno di prodotto finito – come sopra definito – non sussiste l’assoggettabilità ad AIA. In caso contrario, viene confermata la casistica di cui al punto 6.4.b.2 dell’allegato VIII e, quindi, l’assoggettabilità ad istanza di AIA.
Fonte Mase
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