Con la circolare del Ministero della Salute e l’ultimo decreto Covid-19 emanato dal Governo, sono ridefinite le disposizioni relative a quarantena, auto-sorveglianza e validità delle Certificazioni Verdi.
Disposizioni sul regime della quarantena e auto-sorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio)
Autosorveglianza pari a 5 giorni + mascherina FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, per coloro che:
- hanno ricevuto la dose booster
- hanno completato il ciclo vaccinale primario* entro 120 giorni
- sono guariti entro 120 giorni
- sono guariti dopo il completamento del ciclo primario*
*ciclo primario: prima e seconda dose
E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi.
Quarantena di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo con test antigenico o molecolare negativo all’uscita + FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale:
- soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni;
- soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo.
Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico.
Certificazioni verdi Covid-19
- Per coloro che hanno effettuato la somministrazione della dose di richiamo, la certificazione verde ha validità senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.
- Per coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, e’ rilasciata la certificazione verde COVID-19 che ha validita’ di sei mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.
Fonte Governo