Aggiornamento formazione Preposto ogni 5 anni: a sciogliere ogni dubbio, l’interpello n. 6 del 2024

Contenuti dell'articolo

— RICHIEDI INFORMAZIONI

Il 4 novembre 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto al quesito posto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con l’interpello n. 6/2024. La richiesta riguardava la periodicità dell’aggiornamento della formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in attesa dell’entrata in vigore del Nuovo Accordo Stato-Regioni.

Il Consiglio nazionale degli ingegneri richiede indicazioni al Ministero del Lavoro in merito alla periodicità dell’aggiornamento della formazione del PREPOSTO.

Quesito dell’istanza di interpello n. 6/2024

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha chiesto chiarimenti in merito alla periodicità dell’aggiornamento della formazione del preposto. Il quesito si è articolato in due ipotesi principali:

  • TESI A: La formazione di aggiornamento del preposto dovrebbe essere anticipata a una cadenza biennale, come previsto dal comma 7-ter dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in attesa della pubblicazione del Nuovo Accordo Stato-Regioni.
  • TESI B: La periodicità dell’aggiornamento dovrebbe rimanere quella indicata nell’Accordo Stato-Regioni del 2011, che stabilisce un aggiornamento quinquennale.

La risposta del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro ha confermato che, in assenza di un nuovo Accordo Stato-Regioni, la formazione dei preposti dovrà continuare a seguire le disposizioni contenute nell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, come stabilito nell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008. La periodicità dell’aggiornamento rimarrà quinquennale fino alla pubblicazione del Nuovo Accordo.

Periodicità del corso di aggiornamento formazione Preposto

Quindi la periodicità dell’aggiornamento della formazione per il Preposto è quinquennale, fino alla pubblicazione del nuovo accordo Stato Regioni.

Inoltre, in merito alla prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994, il Ministero segnala che gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo Stato-Regioni. Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento.

Fonte Interpello n. 6/2024 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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