Cosa cambia per le figure di prevenzione: requisiti, scadenze e moduli didattici
Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, la formazione per RSPP e ASPP diventa più rigorosa e definita. Queste figure fondamentali nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro sono chiamate a dimostrare una competenza superiore, un aggiornamento costante e una maggiore tracciabilità. L’obiettivo del legislatore è chiaro: formare professionisti capaci di affrontare la crescente complessità dei contesti produttivi, dei rischi diversificati e del panorama normativo in continua evoluzione.
Quali sono i requisiti base per diventare RSPP e ASPP?
Per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP, ai sensi del comma 2, art. 32 del D.Lgs. 81/08, è necessario:
- essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore
- conseguire l’attestato di frequenza a specifici corsi di formazione che rispetti le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni 2025.
Quali corsi bisogna frequentare per diventare RSPP o ASPP?
Il percorso è strutturato in blocchi e ogni modulo ha una specifica funzione:

Ogni quanto è necessario fare l’aggiornamento?
L’accordo Stato Regioni 2025, definisce l’obbligo di aggiornamento periodico di RSPP e ASPP ogni 5 anni, secondo i seguenti requisiti:
- RSPP: almeno 40 ore ogni 5 anni
- ASPP: almeno 20 ore ogni 5 anni
Il monte ore complessivo può essere distribuito nell’arco dei 5 anni, precisando che il termine dell’aggiornamento decorre a partire dalla data di completamento del Modulo B comune.
Chi può essere esonerato dai moduli A e B?
Secondo l’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 81/08, alcuni profili professionali, essendo in possesso di determinati titoli di studio, possono essere esonerati dalla frequenza dei moduli A e B; l’esonero si applica sia al modulo B comune che ai modelli B-SP di specializzazione.
I titoli di studio che consentono l’accesso diretto all’esonero sono i seguenti:
- Esperienza tecnica di almeno 5 anni nel campo della salute e sicurezza
- Lauree triennali L/SNT 4
- Lauree magistrali LM-4; LM-20 – LM-25; LM-27 – LM-35; LM/SNT 4
- Lauree specialistiche 4/S; 25/S – 38/S
- Diplomi di ingegneria e architettura (vecchio ordinamento, ante D.M. 509/1999)
- Master e corsi universitari coerenti con le finalità dell’Accordo 2025
Per la lista completa dei titoli di studio che danno diritto all’esonero, si invita a consultare l’Allegato I del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025.
Aventi uno di questi requisiti, il candidato è ammesso direttamente al Modulo C, la cui frequenza è richiesta unicamente per il ruolo di RSPP.
