A.S.D. ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: OBBLIGHI SICUREZZA

Tutte le associazioni sportive devono garantire il rispetto della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Obbligatorio, INDIVIDUARE E VALUTARE I RISCHI CONNESSI ALL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ DI “SUPPORTO” ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA e REDIGERE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

Ad esempio, alcune attività di supporto all’attività sportiva possono essere:

  • Attività di segreteria;
  • Preparazione degli attrezzi sportivi;
  • Trasporto degli atleti;
  • Attività di manutenzione degli impianti e delle attrezzature;
  • Attività di manutenzione dei locali.

SGI con il suo team di esperti affianca le società per adempiere a tutti gli obblighi di legge, in dettaglio:

  • Individuare la figura del datore di lavoro (Presidente, Delegato nominato dal Consiglio Direttivo, Socio nominato dall’Assemblea Soci, ecc.);
  • Designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), (tale ruolo può essere ricoperto anche dal datore di lavoro, previo corso di formazione), oppure da un RSPP esterno incaricato dall’Associazione stessa;
  • Individuare e nominare i Preposti (ad esempio gli allenatori, gli istruttori possano considerarsi preposti, questi dovranno seguire un corso di formazione);
  • Individuare “i lavoratori” (i lavoratori possono essere istruttori, allenatori, atleti dilettanti cioè subordinati di fatto, oppure i volontari);
  • Predisporre l’elezione e poi nominare il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) e provvedere affinché segua un corso di formazione dedicato, oppure ove ciò non sia possibile incaricare il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale;
  • Nominare il Medico Competente (obbligo eventuale);
  • Individuare i soggetti con compiti specifici (addetti al primo soccorso, alla gestione emergenze e all’antincendio);
  • Mettere in sicurezza i luoghi di lavoro (attrezzature, dotazioni antincendio, infrastrutture, ecc.);
  • Provvedere alla formazione, informazione ed addestramento degli operatori addetti alle attività.

Si ricorda però che il responsabile dell’associazione Sportiva, indipendentemente dalla presenza o meno di lavoratori:

  • E’ soggetto alla disciplina degli art. 2043 e 2050 del codice Civile, ed è quindi personalmente responsabile della tutela di tutte le persone presenti nell’impianto sportivo compresi gli atleti dilettanti.
  • Avendo la disponibilità dell’impianto sportivo secondo i principi generali di cui agli articoli 2043 e 2051 del codice Civile, ha l’obbligo di predisporre adeguate misure di tutela anche dei lavoratori autonomi e dei collaboratori coordinati e continuativi;
  • Qualora si avvalga di opere di volontariato è tenuto ad adottare misure utili ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza tra le prestazioni del volontario e altre attività che si svolgono nell’ambito della propria organizzazione.

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