Edilizia: dal 1° ottobre 2024 patente a crediti per le imprese edili

Nuovo sistema di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi, la cosiddetta “PATENTE A CREDITI”, obbligatoria appunto per imprese e lavoratori autonomi che vogliono continuare ad operare nell’ambito di cantieri edili

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, ha approvato un decreto legge relativo a disposizioni urgenti finalizzate a garantire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L’Ufficio stampa del Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 2024, non solo comunica l’introduzione di un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, ma anche altre disposizioni volte a fronteggiare il fenomeno degli infortuni sul lavoro.

Il testo del decreto-legge è stato pubblicato il 02 marzo 2024 in Gazzetta Ufficiale – Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. Decreto che, come ricordato all’articolo 46 “entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge”.

Pubblicato in GU il 30 aprile 2024 la legge n. 56/2024 di conversione con modificazioni n. 19/2024 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Le modifiche apportate dalle legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo di pubblicazione in GU e quindi dal 01 maggio 2024.

La legge 56/2024 introduce alcune modifiche all’art. 29, comma 19 del decreto legge 19/2024, che aveva modificato l’art. 27 del D.Lgs. 81/08, introducendo un sistema di certificazione per imprese e lavoratori autonomi nei cantieri mediante rilascio di una patente a punti, con decurtazione punti o sospensione nel caso di incidenti.

Con il nuovo comma 1 dell’art. 27, a decorrere dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lg. 81/08. Rispetto a quanto previsto nel Decreto Legge, ora sono esclusi coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Altra novità, rispetto a quanto inizialmente previsto nel Decreto Legge, per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti fuori dell’Italia è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

Decreto PNRR 2024 – sicurezza sul lavoro – edilizia e patente a crediti

Come anticipato, il Decreto PNRR 2024, introduce il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito di cantieri edili.

A partire dal 1° ottobre 2024, la Patente a crediti sarà rilasciata in formato digitale, dalla sede competente territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, subordinatamente al possesso dei requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente. I criteri per il rilascio della patente a crediti per l’edilizia, sono i seguenti:

      • iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato

      • adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del D.lgs 81/08

      • adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto

      • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (Durc)

      • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr)

      • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (Durf)
      • Nomina del RSPP (per cui viene introdotta la possibilità di ricorrere all’autocertificazione di possesso dei requisiti ai sensi del DPR 445/2000).

    La Patente a crediti ha un punteggio iniziale di n. 30 crediti. Per operare nei cantieri temporanei o mobili, imprese e lavoratori autonomi devono essere in possesso di n.15 o più crediti.

    La patente a crediti, funziona all’incirca come i punti della patente per la guida delle autovetture: in caso di illeciti o irregolarità, sarà decurtato alle imprese o ai lavoratori autonomi, un certo numero di punti.

    La legge n. 56/2024, inserisce l’allegato I-bis per l’individuazione delle violazioni (n. 29 fattispecie) che comportano la decurtazione dei punti della patente a crediti. La decurtazione dei punti dalla patente, sarà correlata alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo. 

    Al comma 6 dell’art. 27, è previsto che qualora fossero contestate più di una violazione tra quelle segnalate nell’allegato I-bis, i crediti saranno decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

    Violazioni per la decurtazione dei crediti

        1. Omessa elaborazione del DVR = 5 punti decurtati

           

        2. Omessa elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione = 3 punti decurtati
        3. Omessi formazione e addestramento = 2 punti decurtati
        4. Omessa costituzione del SSP o nomina del RSPP = 3 punti decurtati
        5. Omessa elaborazione del POS = 3 punti decurtati
        6. Omessa fornitura del DPIcontro le cadute dall’alto = 2 punti decurtati
        7. Mancanza di protezioni verso il vuoto = 3 punti decurtati
        8. Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno = 2 punti decurtati
        9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi = 2 punti decurtati
        10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi= 2 punti decurtati
        11. Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti = 2 punti decurtati
        12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo = 2 punti decurtati
        13. Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio per esposizione all’amianto = 1 punti decurtati
        14. Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28 = 3 punti decurtati
        15. Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche = 3 punti decurtati
        16. Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 = 3 punti decurtati
        17. Omessa valutazione del rischio di annegamento = 2 punti decurtati
        18. Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie = 2 punti decurtati
        19. Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi = 3 punti decurtati
        20. Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: 1 punti decurtati
        21. Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 1 punti decurtati
        22. Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 2 punti decurtati
        23. Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 3 punti decurtati
        24. Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3 -quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: 1 punti decurtati
        25. Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni = 5 punti decurtati
        26. Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro = 8 punti decurtati
        27. Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro = 15 punti decurtati
        28. Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 20 punti decurtati
        29. Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 10 punti decurtati

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      In seguito a un corso di formazione l’impresa o il lavoratore autonomo potrà però recuperare almeno 15 crediti e tornare a lavorare.

      Revoca della patente

      Con la conversione in legge, si introduce il comma 4: qualora durante un controllo effettuato dopo il rilascio della patente venga accertata la non veridicità dell’autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti, la patente può essere revocata. Trascorsi 12 mesi dalla revoca della patente, impresa e/o lavoratore autonomo possono presentare domanda per ottenere nuova patente.

      Come sopra citato, la patente con punteggio inferiore a n. 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08. Tali soggetti possono completare le attività oggetto dell’appalto o del subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 81/08.

      Ulteriori misure: contrasto al lavoro irregolare

      Per quanto riguarda la prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, il Governo anticipa i contenuti del Decreto e annuncia disposizioni di:

          • carattere preventivo-incentivante (ad esempio, subordinando l’erogazione di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale;

          • premialità in favore di datori di lavoro che dimostrino comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro);

        • repressive (sanzioni penali – in luogo delle sanzioni amministrative, frutto di una precedente depenalizzazione, per le ipotesi di somministrazione fraudolenta di lavoratori, utilizzazione illecita di lavoratori, somministrazione abusiva con sfruttamento di minori).

        Viene confermata la non necessità del possesso della patente a punti per le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, precisando che deve essere in classifica pari o superiore alla III

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        I cantieri rappresentano, una delle realtà lavorative in cui è più facile incorrere in eventi accidentali o infortunistici, e costituiscono il luogo in cui concentrare l’attenzione per garantire il massimo livello di prevenzione e protezione per lavoratori e aziende.  Alla luce degli ultimi eventi e aggiornamenti della normativa vigente che prevede una regolamentazione particolarmente complessa, il seminario vuole essere un approfondimento normativo, operativo e giurisprudenziale.

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